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  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  - Servizio Emigrazione e Solidarietà internazionale
  Guida pratica per i trentini all'estero
 







 

Indice Guida

A.I.R.E.

(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

 

Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza all’estero non viene "cancellato" dal proprio comune; certo non può rimanere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente (A.P.R.), ma viene iscritto nella speciale Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) che è comunque parte integrante dell'anagrafe italiana. In questo modo egli rimane legato alla città o paese di origine e conserva i principali diritti riconosciuti dalle leggi alla generalità dei cittadini italiani residenti.

Le Anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero sono tenute presso tutti i Comuni italiani.

L’iscrizione nell’A.I.R.E. viene effettuata:

  • per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero;
  • per trasferimento dall’A.I.R.E. di un altro comune (ciò avviene quando l’interessato ne fa richiesta, avendo membri del proprio nucleo familiare già iscritti nell’A.I.R.E. o nell’ Anagrafe della popolazione residente del Comune presso il quale chiede l’iscrizione);
  • a seguito della trascrizione, tramite il competente Consolato italiano, dell'atto di nascita dei cittadini italiani nati all’estero;
  • per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero.

Non possono essere iscritti nell’A.I.R.E. :

  • i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • i dipendenti di ruolo della Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi.

La cancellazione dall’A.I.R.E. viene effettuata :

  • per rimpatrio in Italia
  • per irreperibilità (In tale caso i cittadini cancellati potranno comunque, in ogni momento, richiedere al Comune di essere reiscritti nell' A.I.R.E. e nelle liste elettorali. Per ottenere questo dovranno comunicare le proprie generalità e il luogo di residenza).
  • per perdita della cittadinanza italiana.


L'A.I.R.E. e gli schedari anagrafici presso i Consolati italiani.

L’Anagrafe degli italiani all’estero è collegata agli schedari, previsti dalla legge ed esistenti presso ogni Consolato, dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Per poter usufruire dei servizi forniti dai Consolati è necessario che il cittadino italiano all’estero sia iscritto in questi schedari.

La legge 27 ottobre 1988, n. 470, modificata dalla legge 27 maggio 2002 n. 104 stabilisce che:

  • i cittadini che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione al Consolato italiano competente entro novanta giorni dalla immigrazione nel Paese straniero;
  • i cittadini italiani residenti all’estero che cambiano la residenza o l’abitazione devono, entro novanta giorni, dichiararlo al Consolato nella cui giurisdizione si trova la nuova residenza o il nuovo domicilio;
  • le dichiarazioni devono anche specificare i componenti del nucleo familiare che vivono all’estero unitamente al dichiarante;
  • copia della dichiarazione viene inviata dal Consolato al Comune italiano competente, il quale provvederà all'iscrizione all'A.I.R.E.

 

N.B. il cittadino che emigra all'estero può anche iscriversi direttamente all'A.I.R.E. del proprio Comune italiano al momento di trasferire all'estero la propria residenza.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere di tutti i cittadini italiani che risiedono in via continuativa all'estero e anche il suo aggiornamento dipende soprattutto da loro. Raccomandiamo pertanto che il cittadino:

 

  • si premuri di verificare presso il competente Consolato che il nome suo e quello dei suoi familiari sia iscritto negli schedari del Consolato stesso;
  • comunichi tempestivamente al Consolato, portando la relativa certificazione, ogni variazione di stato civile avvenuta nel proprio nucleo familiare (nascite, matrimoni, divorzi, decessi);
  • in caso di trasferimento di residenza o di domicilio, comunichi al Consolato il cambio di indirizzo.

Solo in questo modo il cittadino potrà avere la certezza che la situazione anagrafica sua e della sua famiglia risulta chiara e aggiornata sia al Consolato sia al suo Comune in Italia.

Siamo a conoscenza che talvolta gli emigrati temono che l'iscrizione all'A.I.R.E. possa comportare problemi, obblighi, oneri; non è vero, l'iscrizione dà solo vantaggi. Ad esempio:

  • garantisce l'iscrizione nelle liste elettorali e quindi permette l'esercizio dei diritti politici (voto nelle elezioni politiche e nelle elezioni comunali e regionali, voto e candidatura per gli organismi rappresentativi degli Italiani all'estero);
  • il cittadino all'estero può in ogni momento ottenere, alla pari degli altri cittadini, ogni certificato comunale occorrente per le esigenze più diverse, ad esempio la carta d’identità, il certificato di stato di famiglia, il certificato di cittadinanza **, il certificato di residenza, ecc. ( ** Si tenga comunque presente che il possesso della cittadinanza italiana può essere certificato dal Sindaco del comune di iscrizione all’A.I.R.E. solo fino alla data in cui l’interessato è rimasto iscritto nell’anagrafe della popolazione residente. Per il periodo successivo, tale condizione deve essere certificata unicamente dall’autorità diplomatica o consolare competente per territorio).
  • Il certificato di iscrizione all' A.I.R.E. è anche indispensabile per poter usufruire di taluni benefici appositamente previsti per gli emigrati da leggi statali, regionali e provinciali. Per esempio: il cittadino emigrato che rientra temporaneamente in Italia può richiedere il rilascio della tessera che gli consente l'accesso ai Servizio Sanitario Nazionale; nella Provincia Autonoma di Trento il cittadino scritto all'A.I.R.E. può partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi popolari, è parificato ai cittadini residenti per quanto riguarda il pagamento degli oneri urbanistici e, in occasione delle elezioni del Consiglio regionale (ogni 5 anni), può ricevere un notevole contributo sulle spese di viaggio.
 

 

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