Il cittadino italiano che
trasferisce la propria residenza all’estero non viene
"cancellato" dal proprio comune; certo non può rimanere iscritto
nell'Anagrafe della popolazione residente (A.P.R.), ma viene
iscritto nella speciale Anagrafe degli Italiani residenti
all’estero (A.I.R.E.) che è comunque parte integrante
dell'anagrafe italiana. In questo modo egli rimane legato alla
città o paese di origine e conserva i principali diritti
riconosciuti dalle leggi alla generalità dei cittadini italiani
residenti.
Le Anagrafi dei cittadini
italiani residenti all’estero sono tenute presso tutti i Comuni
italiani.
L’iscrizione nell’A.I.R.E.
viene effettuata:
- per trasferimento della residenza da un
comune italiano all’estero;
- per trasferimento dall’A.I.R.E. di un altro
comune (ciò avviene quando l’interessato ne fa richiesta, avendo
membri del proprio nucleo familiare già iscritti nell’A.I.R.E. o
nell’ Anagrafe della popolazione residente del Comune presso il
quale chiede l’iscrizione);
- a seguito della trascrizione, tramite il
competente Consolato italiano, dell'atto di nascita dei
cittadini italiani nati all’estero;
- per acquisizione della cittadinanza italiana
da parte di persona residente all’estero.
Non possono essere iscritti
nell’A.I.R.E. :
- i cittadini che si recano all’estero per
cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
- i cittadini che si recano all’estero per
l’esercizio di occupazioni stagionali;
- i dipendenti di ruolo della Stato in servizio
all’estero e le persone con essi conviventi.
La cancellazione dall’A.I.R.E.
viene effettuata :
- per rimpatrio in Italia
- per irreperibilità (In tale caso i cittadini
cancellati potranno comunque, in ogni momento, richiedere al
Comune di essere reiscritti nell' A.I.R.E. e nelle liste
elettorali. Per ottenere questo dovranno comunicare le proprie
generalità e il luogo di residenza).
- per perdita della cittadinanza italiana.
L'A.I.R.E. e gli schedari anagrafici presso i Consolati
italiani.
L’Anagrafe degli italiani all’estero è
collegata agli schedari, previsti dalla legge ed esistenti
presso ogni Consolato, dei cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare. Per poter
usufruire dei servizi forniti dai Consolati è necessario che il
cittadino italiano all’estero sia iscritto in questi schedari.
La legge 27 ottobre 1988, n.
470, modificata dalla legge 27 maggio 2002 n. 104 stabilisce
che:
- i cittadini che trasferiscono la residenza
da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione al
Consolato italiano competente entro novanta giorni dalla
immigrazione nel Paese straniero;
- i cittadini italiani residenti all’estero
che cambiano la residenza o l’abitazione devono, entro novanta
giorni, dichiararlo al Consolato nella cui giurisdizione si
trova la nuova residenza o il nuovo domicilio;
- le dichiarazioni devono anche specificare i
componenti del nucleo familiare che vivono all’estero
unitamente al dichiarante;
- copia della dichiarazione viene inviata dal
Consolato al Comune italiano competente, il quale provvederà
all'iscrizione all'A.I.R.E.
N.B. il cittadino che emigra
all'estero può anche iscriversi direttamente all'A.I.R.E. del
proprio Comune italiano al momento di trasferire all'estero la
propria residenza.
L'iscrizione all'A.I.R.E. è un
diritto-dovere di tutti i cittadini italiani che risiedono in
via continuativa all'estero e anche il suo aggiornamento dipende
soprattutto da loro. Raccomandiamo pertanto che il cittadino:
- si premuri di verificare presso il competente
Consolato che il nome suo e quello dei suoi familiari sia
iscritto negli schedari del Consolato stesso;
- comunichi tempestivamente al Consolato,
portando la relativa certificazione, ogni variazione di stato
civile avvenuta nel proprio nucleo familiare (nascite,
matrimoni, divorzi, decessi);
- in caso di trasferimento di residenza o di
domicilio, comunichi al Consolato il cambio di indirizzo.
Solo in questo modo il
cittadino potrà avere la certezza che la situazione anagrafica
sua e della sua famiglia risulta chiara e aggiornata sia al
Consolato sia al suo Comune in Italia.
Siamo a conoscenza che
talvolta gli emigrati temono che l'iscrizione all'A.I.R.E. possa
comportare problemi, obblighi, oneri; non è vero, l'iscrizione
dà solo vantaggi. Ad esempio:
- garantisce l'iscrizione nelle liste
elettorali e quindi permette l'esercizio dei diritti politici
(voto nelle elezioni politiche e nelle elezioni comunali e
regionali, voto e candidatura per gli organismi rappresentativi
degli Italiani all'estero);
- il cittadino all'estero può in ogni momento
ottenere, alla pari degli altri cittadini, ogni certificato
comunale occorrente per le esigenze più diverse, ad esempio la
carta d’identità, il certificato di stato di famiglia, il
certificato di cittadinanza **, il certificato di residenza,
ecc. ( ** Si tenga comunque presente
che il possesso della cittadinanza italiana può essere
certificato dal Sindaco del comune di iscrizione all’A.I.R.E.
solo fino alla data in cui l’interessato è rimasto iscritto
nell’anagrafe della popolazione residente. Per il periodo
successivo, tale condizione deve essere certificata unicamente
dall’autorità diplomatica o consolare competente per
territorio).
- Il certificato di iscrizione all' A.I.R.E. è
anche indispensabile per poter usufruire di taluni benefici
appositamente previsti per gli emigrati da leggi statali,
regionali e provinciali. Per esempio: il cittadino emigrato che
rientra temporaneamente in Italia può richiedere il rilascio
della tessera che gli consente l'accesso ai Servizio Sanitario
Nazionale; nella Provincia Autonoma di Trento il cittadino
scritto all'A.I.R.E. può partecipare ai bandi di concorso per
l'assegnazione di alloggi popolari, è parificato ai cittadini
residenti per quanto riguarda il pagamento degli oneri
urbanistici e, in occasione delle elezioni del Consiglio
regionale (ogni 5 anni), può ricevere un notevole contributo
sulle spese di viaggio.