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Indice Guida

Pricipali criteri per l'attribuzione ed il riacquisto della cittadinanza italiana

 
q Il figlio di padre o di madre cittadini italiani è cittadino per nascita, indipendentemente quindi dal luogo di nascita (è quella che viene definita la cittadinanza iure sanguinis, cioè per diritto di sangue). Si tenga tuttavia presente che la cittadinanza in linea materna viene riconosciuta solo a coloro che sono nati dopo l'1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana), mentre la cittadinanza italiana in linea paterna si trasmette senza limiti di tempo e di generazione, purché non sia stata interrotta per perdita o per rinuncia prima della nascita dei figli o prima che questi compissero la maggiore età, cioè i 18 anni (21 anni per i nati prima dell'entrata in vigore della Legge 19 maggio 1975, n. 151).
In molti Paesi, soprattutto dell'America Latina o di tradizione anglosassone, la cittadinanza è invece attribuita per la nascita nel territorio dello Stato (cittadinanza iure soli), indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. In tali casi gli interessati possono pertanto godere della doppia cittadinanza. Frequentemente si verificano i casi di persone le quali, pur potendo godere della doppia cittadinanza, non sono in grado di documentare il possesso di quella italiana e pertanto, se vogliono risiedere regolarmente in Italia, devono sottostare alle norme ed alle limitazioni che interessano i cittadini stranieri per quanto riguarda il visto d'ingresso, il permesso di soggiorno, la residenza, il collocamento al lavoro, l'assistenza sanitaria, ecc. Raccomandiamo quindi ai connazionali che godono della doppia cittadinanza e che intendono stabilire la residenza in Italia, di rientrare solo se sono in possesso del passaporto italiano e comunque non prima di avere provveduto, tramite il competente Consolato italiano, alla trascrizione del proprio atto di nascita (ed eventualmente dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita dei figli) nei Registri dello Stato civile del Comune d'origine in Italia.

q Lo straniero del quale il padre o la madre o il nonno o la nonna siano stati cittadini italiani per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età (18 anni), risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, prima del compimento del 19° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

q La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o il nonno o la nonna sono stati cittadini per nascita o che è nato in Italia. In entrambi i casi è richiesta la residenza in Italia da almeno tre anni;
b) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, se risiede in Italia da almeno quattro anni;
c) allo straniero che risiede in Italia da almeno 10 (dieci)anni.

q Il coniuge straniero di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Non devono esservi stati divorzio o separazione legale. La cittadinanza per matrimonio si acquista con decreto del Ministro dell'Interno, su richiesta che l'interessato deve presentare al competente Consolato italiano, se risiede all'estero o al competente Prefetto, se risiede in Italia (in Trentino: al Commissario del Governo per la provincia di Trento).

q Il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza di un altro Stato, conserva la cittadinanza italiana, salvo espressa rinuncia, sempre che risieda all'estero.
La doppia cittadinanza è consentita dalla nostra legge, ma la persona interessata deve fare riferimento anche alla legge del Paese di cui è o intende essere cittadino, perché potrebbero verificarsi situazioni di conflitto fra le legislazioni dei due Paesi. Si verifica, ad esempio, che alcuni Paesi condizionano la concessione della propria cittadinanza alla rinuncia alla cittadinanza del Paese d'origine oppure che il riacquisto della cittadinanza italiana comporta la perdita automatica di quella straniera.

q Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia (riacquisto su richiesta);
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia (riacquisto automatico).

q La donna che, prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151 (che ha riformato il diritto di famiglia introducendo il principio di uguaglianza tra uomo e donna nei rapporti familiari), ha perso la cittadinanza italiana in seguito al matrimonio con un cittadino straniero o del mutamento della cittadinanza da parte del marito, la riacquista dichiarando questa sua volontà presso un Consolato o un Comune italiano.
È opportuno chiarire che in questo caso il riacquisto è retroattivo; è come se la donna non avesse mai perso la cittadinanza italiana. Questo comporta che anche i figli nati prima della data della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana da parte della madre sono riconosciuti come cittadini per nascita.
Ovviamente anche in questi casi vale la regola generale per la quale la cittadinanza in linea materna viene riconosciuta solo a coloro che sono nati dopo l'1 gennaio 1948.

q Alle persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani e che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (modificata con la legge 23 febbraio 2006, n. 51 - art. 28 bis), dichiarino la loro volontà di acquisto davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza in Italia o davanti all'Autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza all'estero.

 

 

 

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