q
Il figlio di padre o di madre cittadini italiani è
cittadino per nascita, indipendentemente quindi
dal luogo di nascita (è quella che viene definita la
cittadinanza iure sanguinis, cioè per diritto di sangue).
Si tenga tuttavia presente che la cittadinanza in linea
materna viene riconosciuta solo a coloro che sono
nati dopo l'1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore
della Costituzione della Repubblica italiana), mentre la
cittadinanza italiana in linea
paterna si trasmette senza limiti di tempo e di
generazione, purché non sia stata interrotta per perdita
o per rinuncia prima della nascita dei figli o prima che
questi compissero la maggiore età, cioè i 18 anni (21
anni per i nati prima dell'entrata in vigore della Legge
19 maggio 1975, n. 151).
In molti Paesi, soprattutto dell'America Latina o di
tradizione anglosassone, la cittadinanza è invece
attribuita per la nascita nel territorio dello Stato
(cittadinanza iure soli), indipendentemente dalla
cittadinanza dei genitori. In
tali casi gli interessati possono pertanto godere della
doppia cittadinanza. Frequentemente si
verificano i casi di persone le quali, pur potendo godere
della doppia cittadinanza, non sono in grado di
documentare il possesso di quella italiana e pertanto, se
vogliono risiedere regolarmente in Italia, devono
sottostare alle norme ed alle limitazioni che interessano
i cittadini stranieri per quanto riguarda il visto
d'ingresso, il permesso di soggiorno, la residenza, il
collocamento al lavoro, l'assistenza sanitaria, ecc.
Raccomandiamo quindi ai connazionali che godono della
doppia cittadinanza e che intendono stabilire la residenza
in Italia, di rientrare solo se sono in possesso del
passaporto italiano e comunque non prima di avere
provveduto, tramite il competente Consolato italiano, alla
trascrizione del proprio atto di nascita (ed eventualmente
dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita dei figli)
nei Registri dello Stato civile del Comune d'origine in
Italia.
q
Lo straniero del quale il
padre o la madre o il nonno o la nonna siano stati
cittadini italiani per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato
italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
b) se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato italiano, anche all'estero, e dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età (18 anni),
risiede legalmente da almeno due anni in Italia e
dichiara, prima del compimento del 19° anno, di voler
acquistare la cittadinanza italiana.
q
La cittadinanza italiana può
essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o il nonno
o la nonna sono stati cittadini per nascita o che è nato
in Italia. In entrambi i casi è richiesta la residenza in
Italia da almeno tre anni;
b) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea,
se risiede in Italia da almeno quattro anni;
c) allo straniero che risiede in Italia da almeno 10
(dieci)anni.
q
Il coniuge straniero di
cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana
quando risieda da almeno sei mesi in Italia oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio.
Non devono esservi stati divorzio o separazione legale. La
cittadinanza per matrimonio si acquista con decreto del
Ministro dell'Interno, su richiesta che l'interessato deve
presentare al competente Consolato italiano, se risiede
all'estero o al competente Prefetto, se risiede in Italia
(in Trentino: al Commissario del Governo per la provincia
di Trento).
q
Il cittadino italiano che
possiede, acquista o riacquista la cittadinanza di un
altro Stato, conserva la cittadinanza italiana, salvo
espressa rinuncia, sempre che risieda all'estero.
La doppia cittadinanza è consentita dalla nostra legge,
ma la persona interessata deve fare riferimento anche alla
legge del Paese di cui è o intende essere cittadino,
perché potrebbero verificarsi situazioni di conflitto fra
le legislazioni dei due Paesi. Si verifica, ad esempio,
che alcuni Paesi condizionano la concessione della propria
cittadinanza alla rinuncia alla cittadinanza del Paese
d'origine oppure che il riacquisto della cittadinanza
italiana comporta la perdita automatica di quella
straniera.
q
Chi ha perduto la
cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato
italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un impiego pubblico alle
dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero,
dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o
stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la
residenza in Italia (riacquisto su richiesta);
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la
residenza in Italia, salvo espressa rinuncia (riacquisto
automatico).
q
La donna che, prima
dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151 (che
ha riformato il diritto di famiglia introducendo il
principio di uguaglianza tra uomo e donna nei rapporti
familiari), ha perso la
cittadinanza italiana in seguito al matrimonio con un
cittadino straniero o del mutamento della cittadinanza da
parte del marito, la riacquista dichiarando questa sua
volontà presso un Consolato o un Comune italiano.
È opportuno chiarire che in questo caso il riacquisto è
retroattivo; è come se la donna non avesse mai perso la
cittadinanza italiana. Questo comporta che anche i figli
nati prima della data della dichiarazione di riacquisto
della cittadinanza italiana da parte della madre sono
riconosciuti come cittadini per nascita.
Ovviamente anche in questi casi vale la regola generale
per la quale la cittadinanza in linea materna viene
riconosciuta solo a coloro che sono nati dopo l'1 gennaio
1948.
q
Alle persone nate e già
residenti nei territori attualmente italiani e che sono
appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate
all'estero prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro
discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana
qualora, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (modificata con la
legge 23 febbraio 2006, n. 51 - art. 28 bis), dichiarino la loro
volontà di acquisto davanti all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di residenza in Italia o davanti
all'Autorità diplomatica o consolare del luogo di
residenza all'estero.
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