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  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  - Servizio Emigrazione e Solidarietā internazionale
  Guida pratica per i trentini all'estero
 







 

Indice Guida

B. Per i discendenti delle persone emigrate
prima del 16 luglio 1920

 
 
La legge 14 dicembre 2000, n. 379 (modificata con la legge 23 febbraio 2006, n. 51 - art. 28 bis) consente il riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai discendenti degli emigrati dal Trentino e dagli altri territori attualmente italiani ed un tempo appartenuti alla monarchia austro-ungarica, prima dell'annessione all'Italia.
  • Le persone che intendono avvalersi della legge devono espressamente indicare la propria volontā di acquisto della cittadinanza italiana mediante una dichiarazione da rendere presso l'Ufficio di Stato civile del proprio Comune, se residenti in Italia, o presso il Consolato italiano competente per territorio, se residenti all'estero. Per rendere la dichiarazione la legge dā tempo dieci anni (quindi fino al 19 dicembre 2010) dalla data della sua entrata in vigore (20 dicembre 2000).

    Devono inoltre essere presentati i seguenti documenti:
  • atto di nascita, possibilmente su modello internazionale, della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • certificato di residenza attuale della persona;
  • certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera da parte del richiedente;
  • documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori ex austro-ungarici del richiedente o dell'avo emigrato. Nel secondo caso (nascita e residenza nei territori ex austro-ungarici dell'avo emigrato) bisogna anche dimostrare la discendenza in linea retta dall'avo stesso e quindi č necessario riunire tutti gli atti di stato civile (atto di nascita, atto di matrimonio, atto di morte) relativi alle persone che formano la catena di discendenza.
    A proposito della dimostrazione della residenza dell'avo prima dell'emigrazione all'estero, noi dobbiamo tuttavia rilevare che sarā impossibile ottenere documentazione in tale senso in quanto, in quell'epoca, esistevano i registri parrocchiali delle nascite, dei matrimoni e delle morti, ma non esistevano i registri della popolazione residente. Siamo certi quindi che il Ministero dell'Interno non mancherā di tenere conto di questa situazione storica quando si tratterā di valutare le domande di riconoscimento della cittadinanza.
  • documentazione idonea a dimostrare l'emigrazione nel periodo compreso fra il 25 dicembre 1867 (data della costituzione dell'Impero austro-ungarico) e il 16 luglio 1920 (data di entrata in vigore del Trattato di Saint Germain). Si potrā trattare di un vecchio passaporto o di un lasciapassare, di documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento all'estero della residenza nel periodo indicato;
  • eventuale attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunitā di italiani presenti nel luogo di residenza all'estero, contenente elementi idonei ad evidenziare l'italianitā dell'interessato (potrā, ad esempio, essere dichiarato che notoriamente l'interessato ed i suoi ascendenti č/erano appartenenti al gruppo etnico-linguistico italiano; potrā essere rilasciata una dichiarazione di appartenenza nazionale; potrā essere rilasciata una dichiarazione che comprovi la data di iscrizione all'organismo italiano);
  • ogni altra documentazione utile a comprovare l'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano (ad esempio: copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche rilasciate da scuole italiane all'estero, corrispondenza familiare, ecc.).

[Istruzioni riconoscimento cittadinanza]

 

 

 

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