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La legge
14 dicembre 2000, n. 379 (modificata con la
legge 23 febbraio 2006, n. 51 - art. 28 bis) consente il riconoscimento
della cittadinanza italiana anche ai discendenti degli
emigrati dal Trentino e dagli altri territori attualmente
italiani ed un tempo appartenuti alla monarchia
austro-ungarica, prima dell'annessione all'Italia.
- Le persone che
intendono avvalersi della legge devono espressamente
indicare la propria volontā di acquisto della
cittadinanza italiana mediante una dichiarazione da
rendere presso l'Ufficio di Stato civile del proprio
Comune, se residenti in Italia, o presso il Consolato
italiano competente per territorio, se residenti
all'estero. Per rendere la
dichiarazione la legge dā tempo dieci anni (quindi fino
al 19 dicembre 2010) dalla data della sua entrata in
vigore (20 dicembre 2000).
Devono inoltre essere presentati
i seguenti documenti:
-
atto
di nascita, possibilmente su modello
internazionale, della persona che chiede il riconoscimento
della cittadinanza italiana;
- certificato
di residenza attuale della persona;
- certificazione
attestante il possesso della cittadinanza straniera
da parte del richiedente;
- documentazione
idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei
territori ex austro-ungarici del richiedente o dell'avo
emigrato. Nel secondo caso (nascita e residenza nei
territori ex austro-ungarici dell'avo emigrato) bisogna
anche dimostrare la discendenza in linea retta dall'avo
stesso e quindi č necessario riunire tutti gli
atti di stato civile (atto di nascita, atto di
matrimonio, atto di morte) relativi
alle persone che formano la catena di discendenza.
A proposito della dimostrazione della residenza dell'avo
prima dell'emigrazione all'estero, noi dobbiamo tuttavia
rilevare che sarā impossibile ottenere documentazione in
tale senso in quanto, in quell'epoca, esistevano i
registri parrocchiali delle nascite, dei matrimoni e delle
morti, ma non esistevano i registri della popolazione
residente. Siamo certi quindi che il Ministero
dell'Interno non mancherā di tenere conto di questa
situazione storica quando si tratterā di valutare le
domande di riconoscimento della cittadinanza.
- documentazione
idonea a dimostrare l'emigrazione nel periodo compreso fra
il 25 dicembre 1867 (data della costituzione
dell'Impero austro-ungarico) e il 16
luglio 1920 (data di entrata in vigore del Trattato
di Saint Germain). Si potrā trattare di un vecchio
passaporto o di un lasciapassare, di documentazione
attestante il trasferimento o il mantenimento all'estero
della residenza nel periodo indicato;
- eventuale
attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni,
Comunitā di italiani presenti nel luogo di residenza
all'estero, contenente elementi
idonei ad evidenziare l'italianitā dell'interessato
(potrā, ad esempio, essere dichiarato che notoriamente
l'interessato ed i suoi ascendenti č/erano appartenenti
al gruppo etnico-linguistico italiano; potrā essere
rilasciata una dichiarazione di appartenenza nazionale;
potrā essere rilasciata una dichiarazione che comprovi la
data di iscrizione all'organismo italiano);
- ogni
altra documentazione utile a comprovare l'appartenenza al
gruppo etnico-linguistico italiano (ad esempio:
copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di
lingua italiana, pagelle scolastiche rilasciate da scuole
italiane all'estero, corrispondenza familiare, ecc.).
[Istruzioni
riconoscimento cittadinanza]
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