|
L'articolo 38 della Legge n.
448 del 28 dicembre 2001 prevede, a determinate condizioni, la
possibilità di aumento della pensione italiana fino all’importo
di € 516,46 (pari a 1.000.000 di lire). L’aumento è
previsto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Le condizioni che danno
diritto all’aumento sono le seguenti:
ETÀ E
CONTRIBUZIONE
compresa la contribuzione
estera in caso di pensione in convenzione:
- 70 anni, indipendentemente
dagli anni di contribuzione;
- 69 anni, con almeno 2 anni e
6 mesi di contribuzione;
- 68 anni, con almeno 7 anni e
6 mesi di contribuzione;
- 67 anni, con almeno 12 anni
e 6 mesi di contribuzione;
- 66 anni, con almeno 17 anni
e 6 mesi di contribuzione;
- 65 anni, con almeno 22 anni
e 6 mesi di contribuzione;
- 60 anni, per i titolari di
pensioni di inabilità.
REDDITO
- reddito personale inferiore
a € 6.713,98 (pari a lire 13.000.000);
- reddito personale cumulato
con quello del coniuge inferiore a € 11.271,39 (pari a lire
21.824.000).
Per i residenti all’estero l’importo
della maggiorazione non può comunque essere superiore a €
123,77, pari alla differenza tra il trattamento minimo
del 2002 e € 516,46.
Invitiamo le persone che
ritengono di possedere questi requisiti a rivolgersi al Consolato
italiano o a un Patronato italiano dove, oltre a
ricevere informazioni più dettagliate, potranno presentare
domanda di revisione del calcolo della pensione.
Al Consolato o Patronato
dovranno presentare la seguente DOCUMENTAZIONE:
- fotocopia dell’ultima
ricevuta del pagamento della pensione italiana;
- fotocopia dell’ultima
ricevuta del pagamento della pensione straniera;
- fotocopia dell’ultima
ricevuta del pagamento della pensione italiana del coniuge;
- fotocopia dell’ultima
ricevuta del pagamento della pensione straniera del coniuge. |