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SE IL CITTADINO STRANIERO DI ORIGINE ITALIANA GIÀ RISIEDE IN ITALIA

 
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SE IL CITTADINO STRANIERO DI ORIGINE ITALIANA GIÀ RISIEDE IN ITALIA, la do­manda di riconoscimento della cittadinanza italiana e la documenta­zione richiesta devono essere presentati al Comune di residenza. Si tenga presente che in  tale caso (ma, evidentemente, ciò vale solo per gli emigrati dopo il 16 luglio 1920 ed i loro discendenti), oltre alla documentazione precedentemente elencata, deve es­sere presentato al Comune anche un certificato del competente Consolato italiano, attestante che né la per­sona che presenta la domanda di riconoscimento né i suoi ascendenti in linea retta hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Essendo presentati in Italia, i documenti stranieri devono essere legalizzati anche dal competente Consolato italiano.

Si tenga tuttavia presente che, per gli atti emessi nei Paesi che, come l’Italia, aderiscono alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (fra questi: Argentina, Stati Uniti d’America, Svizzera, Romania), la legalizzazione da parte del Consolato italiano è sostituita dall’apposizione della “APOSTILLE” da parte dell’autorità straniera.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 28 del 23 dicembre 2002, ha disposto che, contrariamente a quanto avveniva precedentemente, i Comuni sono tenuti ad iscrivere nei registri anagrafici (cioè a riconoscere loro la residenza), previa verifica del requisito della dimora abituale, i discendenti di cittadini italiani per nascita, in possesso di un valido permesso di soggiorno, a qualsiasi titolo ottenuto e indipendentemente dalla durata del permesso stesso.

 

Facciamo un esempio concreto:

  • un cittadino straniero di origine italiana desidera stabilirsi in Italia, ma non ha ancora potuto presen­tare o completare, nel Consolato italiano, la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana.

  • Egli può comunque venire in Italia, portando con sé tutta la documentazione, tradotta e legalizzata, ne­cessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

  • Entro gli 8 giorni dall’ingresso in Italia, dovrà richiedere all’Ufficio Stranieri della Questura (Polizia di Stato) il permesso di soggiorno turistico.

  • Con questo permesso e con tutta la documentazione valida per il riconoscimento della cittadinanza, si rivolgerà poi all’Ufficio Anagrafe del Comune nel quale intende stabilirsi, dove chiederà la residenza.

  • Una volta definita positivamente la pratica di iscrizione anagrafica (residenza), potrà avviare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana innanzi all’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.

  • Dopo avere fatto questo, ritornerà all’Ufficio Stranieri, dove chiederà la trasformazione del permesso di sog­giorno per motivi turistici, nel permesso di soggiorno con la motivazione “in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana”. In Trentino questo permesso di soggiorno consente di lavorare.

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