L’informazione vale per le
persone che, dall’estero, hanno trasferito la residenza in
Italia ed è limitata al riconoscimento dei titoli di studi
stranieri corrispondenti a quelli italiani della scuola
elementare e media inferiore (scuola dell’obbligo) e della
scuola media superiore (che consente in Italia l’accesso all’Università).
Possono chiedere l’equipollenza
del titolo di studio straniero:
- i lavoratori italiani all’estero ed i
loro congiunti;