La dichiarazione di
equipollenza fra il titolo di studio straniero e quello italiano
viene rilasciata sulla base degli anni di scuola necessari per
ottenere il corrispondente titolo italiano. In generale, quindi,
si riconosce come titolo corrispondente alla licenza elementare
la promozione dal 5° al 6° anno della scuola straniera e come
titolo corrispondente alla scuola media inferiore la effettiva
frequenza dei primi 8 anni di scuola di base.
Ai fini del riconoscimento
può essere richiesta una prova di lingua e cultura italiana.
La domanda di equipollenza
deve essere presentata in carta libera, secondo il modello
riportato a pag. 10, all’Ufficio scolastico della provincia
nella quale si risiede (in provincia di Trento al Sovrintendente
scolastico).
Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti:
- titolo di studio, in originale, rilasciato
dalla scuola straniera. La firma del Capo dell’istituto
scolastico che ha rilasciato il titolo di studio deve essere
legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare nel
Paese dove il titolo è stato conseguito;
- traduzione in lingua italiana del titolo di
studio straniero. La traduzione deve essere certificata
conforme al testo straniero dall’Autorità diplomatica o
consolare italiana o da un traduttore giurato o dalla
Rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese
nel quale il titolo è stato riconosciuto. La traduzione
può anche essere dichiarata conforme mediante
asseverazione, vale a dire mediante giuramento reso presso
un Tribunale civile dalla persona che ha eseguito la
traduzione;
- dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità
diplomatica o consolare italiana, indicante:
- la posizione giuridica della scuola
(statale o legalmente riconosciuta), con la