Criteri per la concessione di contributi
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II.
Sovvenzioni per interventi umanitari
(art. 6, comma 7, LP 12/2000)
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La Provincia interviene per consentire la
realizzazione di interventi di carattere umanitario ritenuti
imprevedibili ed urgenti, tramite le Associazioni di cui all’art. 6,
della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12. |
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1. Criteri per
lammissione al finanziamento |
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I finanziamenti con riferimento alle tipologie di
spesa di seguito elencate, saranno concessi sulla base delle domande in
ordine di presentazione fino ad esaurimento della disponibilità di fondi
prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa
approvato annualmente con apposita deliberazione:
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spese in conto capitale per la realizzazione di
investimenti destinati ad ovviare a situazioni di disagio o di grave
bisogno, personale o collettivo, verificatesi - o di cui si sia giunti
a conoscenza - dopo la presentazione della domanda di sovvenzione di
cui al precedente punto I e il cui differimento nel tempo
provocherebbe ulteriori disagi;
- spese correnti per la realizzazione di iniziative volte ad ovviare
situazioni di disagio o di grave bisogno personale verificatesi - o di
cui si sia giunti a conoscenza - dopo la presentazione della domanda
di sovvenzione di cui al precedente punto I e il cui differimento nel
tempo provocherebbe ulteriori disagi.
- spese straordinarie per immediate, improrogabili, gravi urgenze di
carattere sanitario, quali: interventi chirurgici, acquisto di farmaci
salvavita, spese per il trasferimento di persone necessitanti degli
interventi sanitari d'urgenza e di un accompagnatore.
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2. Percentuale di
contributo provinciale |
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I finanziamenti saranno
concessi nella misura del 100% della spesa
ammessa.
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3. Termini,
modalità per la presentazione
delle domande e documentazione da allegare |
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Le domande devono essere presentate
alla struttura provinciale competente in materia di emigrazione prima
dell’effettuazione dell’intervento, corredate da una relazione
dettagliata sulla natura e gli scopi dello stesso, sulla situazione di
disagio o di grave bisogno cui si intende ovviare e sulla relativa
imprevedibilità, nonché sulle motivazioni dell’urgenza. Le domande
andranno altresì corredate del preventivo di spesa, del computo
metrico-estimativo e dei relativi elaborati grafici per la tipologia
a) e del preventivo di spesa per la tipologia b).
Le spese di cui alla tipologia c) potranno, stante la straordinarietà
e l'urgenza, essere sostenute dalle Associazioni anche in carenza di
domanda e di autorizzazione da parte della Provincia e potranno essere
successivamente reintegrate dalla Provincia stessa, anche mediante
impegno sul bilancio dell'anno successivo. A tale fine le Associazioni
dovranno, non oltre i tre giorni dall'effettuazione dell'intervento,
dare tempestiva informazione dell'intervento stesso alla Provincia,
anche via fax o telematica, e potranno successivamente presentare
domanda di rimborso, corredata di dettagliata relazione giustificativa
dell'intervento e delle esigenze di immediata urgenza, nonché di
documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta.
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4.
Liquidazione e rendicontazione |
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I finanziamenti possono essere erogati in più
soluzioni in via anticipata su presentazione di fabbisogni di cassa fino
ad un massimo del 75% della somma concessa; il pagamento del saldo è
subordinato alla presentazione di una dettagliata relazione
sull’intervento effettuato e sui risultati conseguiti, nonché della
documentazione probatoria della spesa sostenuta, che deve essere di
importo almeno pari al finanziamento concesso.
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