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  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Emigrazione e Solidrietà internazionale
  Criteri per la concessione di contributi - parte 2
 







 

Criteri per la concessione di contributi

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II. Sovvenzioni per interventi umanitari
(art. 6, comma 7, LP 12/2000)

  La Provincia interviene per consentire la realizzazione di interventi di carattere umanitario ritenuti imprevedibili ed urgenti, tramite le Associazioni di cui all’art. 6, della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12.

1. Criteri per l’ammissione al finanziamento

I finanziamenti con riferimento alle tipologie di spesa di seguito elencate, saranno concessi sulla base delle domande in ordine di presentazione fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa approvato annualmente con apposita deliberazione:

  1. spese in conto capitale per la realizzazione di investimenti destinati ad ovviare a situazioni di disagio o di grave bisogno, personale o collettivo, verificatesi - o di cui si sia giunti a conoscenza - dopo la presentazione della domanda di sovvenzione di cui al precedente punto I e il cui differimento nel tempo provocherebbe ulteriori disagi;

  2. spese correnti per la realizzazione di iniziative volte ad ovviare situazioni di disagio o di grave bisogno personale verificatesi - o di cui si sia giunti a conoscenza - dopo la presentazione della domanda di sovvenzione di cui al precedente punto I e il cui differimento nel tempo provocherebbe ulteriori disagi.
  3. spese straordinarie per immediate, improrogabili, gravi urgenze di carattere sanitario, quali: interventi chirurgici, acquisto di farmaci salvavita, spese per il trasferimento di persone necessitanti degli interventi sanitari d'urgenza e di un accompagnatore.

2. Percentuale di contributo provinciale

I finanziamenti saranno concessi nella misura del 100% della spesa ammessa.

 

3. Termini, modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

Le domande devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di emigrazione prima dell’effettuazione dell’intervento, corredate da una relazione dettagliata sulla natura e gli scopi dello stesso, sulla situazione di disagio o di grave bisogno cui si intende ovviare e sulla relativa imprevedibilità, nonché sulle motivazioni dell’urgenza. Le domande andranno altresì corredate del preventivo di spesa, del computo metrico-estimativo e dei relativi elaborati grafici per la tipologia a) e del preventivo di spesa per la tipologia b).
Le spese di cui alla tipologia c) potranno, stante la straordinarietà e l'urgenza, essere sostenute dalle Associazioni anche in carenza di domanda e di autorizzazione da parte della Provincia e potranno essere successivamente reintegrate dalla Provincia stessa, anche mediante impegno sul bilancio dell'anno successivo. A tale fine le Associazioni dovranno, non oltre i tre giorni dall'effettuazione dell'intervento, dare tempestiva informazione dell'intervento stesso alla Provincia, anche via fax o telematica, e potranno successivamente presentare domanda di rimborso, corredata di dettagliata relazione giustificativa dell'intervento e delle esigenze di immediata urgenza, nonché di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta.
 

4. Liquidazione e rendicontazione

I finanziamenti possono essere erogati in più soluzioni in via anticipata su presentazione di fabbisogni di cassa fino ad un massimo del 75% della somma concessa; il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione di una dettagliata relazione sull’intervento effettuato e sui risultati conseguiti, nonché della documentazione probatoria della spesa sostenuta, che deve essere di importo almeno pari al finanziamento concesso.

 

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