Al fine di fare fronte a situazioni di
particolare bisogno o urgenza di nuclei familiari di origine trentina,
segnalate, con motivata richiesta, da uffici consolari italiani, potrà
essere disposto, sentito il consultore competente per area, il
sostenimento diretto delle spese di viaggio, mediante prepagamento
ovvero mediante rimborso ad Enti, Istituzioni o Associazioni che
avessero provveduto a favore degli interessati al sostenimento delle
spese di viaggio.
Nelle stesse situazioni possono essere
disposti l'accoglimento nella località di arrivo ed il trasporto alla
località di destinazione in Italia, nonché l'ospitalità in idonee
strutture d'accoglienza, anche alberghiere, per il tempo che, su
motivata indicazione del dirigente della competente struttura
provinciale o dei Servizi sociali competenti per territorio, sia
strettamente necessario all'individuazione di un'autonoma sistemazione
alloggiativa del nucleo familiare.
Considerato che le spese di cui sopra sono cumulabili
con il contributo assistenziale di cui al successivo punto VIII.2,
ognuna delle spese stesse è sostenuta a titolo di contributo.