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  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Ufficio Emigrazione
  Criteri per la concessione di contributi - parte 7.1
 







 

Criteri per la concessione di contributi

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VIII. Interventi per il rimpatrio
(artt. 12 e 13, comma 2, LP 12/2000)

VII.1 - Sostenimento delle spese di viaggio di rimpatrio

Al fine di fare fronte a situazioni di particolare bisogno o urgenza di nuclei familiari di origine trentina, segnalate, con motivata richiesta, da uffici consolari italiani, potrà essere disposto, sentito il consultore competente per area, il sostenimento diretto delle spese di viaggio, mediante prepagamento ovvero mediante rimborso ad Enti, Istituzioni o Associazioni che avessero provveduto a favore degli interessati al sostenimento delle spese di viaggio.

Nelle stesse situazioni possono essere disposti l'accoglimento nella località di arrivo ed il trasporto alla località di destinazione in Italia, nonché l'ospitalità in idonee strutture d'accoglienza, anche alberghiere, per il tempo che, su motivata indicazione del dirigente della competente struttura provinciale o dei Servizi sociali competenti per territorio, sia strettamente necessario all'individuazione di un'autonoma sistemazione alloggiativa del nucleo familiare.

Considerato che le spese di cui sopra sono cumulabili con il contributo assistenziale di cui al successivo punto VIII.2, ognuna delle spese stesse è sostenuta a titolo di contributo.

 

   

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