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  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Emigrazione e Solidarietà internazionale
  Criteri per la concessione di contributi - parte 7.2
 







 

Criteri per la concessione di contributi

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VIII. Interventi per il rimpatrio

VIII.2 - Concorso nelle spese di viaggio e di trasporto di masserizie,
di macchinari e di strumenti di lavoro

Tipologia di spesa ammissibile

  1. contributo per le spese di viaggio sostenute per ciascun componente il nucleo familiare in caso di rimpatrio definitivo;

  2. contributo per le spese di trasporto delle masserizie;

  3. contributo per le spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro.

1.Percentuale di contributo provinciale

Il contributo sulle spese di viaggio di rimpatrio di cui alla lettera a) viene concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. Per spesa ammessa si intende il costo documentato del biglietto in aereo o in nave in classe turistica oppure in treno in seconda classe, costo che potrà comprendere il viaggio di andata e ritorno quando ciò sia prescritto dalla autorità competenti in materia di rimpatrio. In caso di viaggio effettuato con automezzo privato, per spesa ammessa si intende la spesa documentata per l'acquisto di carburante e per i pedaggi.
Il contributo sulle spese di trasporto delle masserizie di cui alla lettera b) viene concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di euro 3.000,00. Per spesa ammessa si intende il costo del trasporto delle masserizie dal luogo di residenza all’estero alla località di destinazione in Italia. Nel caso di trasporto effettuato con automezzo proprio o a noleggio, per spesa ammessa si intende la spesa documentata per il noleggio del mezzo, per l'acquisto di carburante e per i pedaggi, con riferimento ad un unico viaggio.
Il contributo per il trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro di cui alla lettera c) viene concesso nella misura del 60 per cento della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di euro 3.000,00. Per spesa ammessa si intende il costo per il trasporto dei macchinari e degli strumenti di lavoro posseduti dal richiedente all’estero e trasferiti in provincia per l’avvio di una attività lavorativa.
 

2. Criteri di priorità degli interventi

I contributi sono concessi sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione..
 

3. Termini e modalità per la presentazione delle domande e documenti da allegare

Le domande devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di emigrazione entro sei mesi dalla data del rimpatrio, corredate da una dichiarazione personale relativa al possesso dei requisiti, come stabilito con deliberazione della G.P. n. 3017 del 23.11.2000, attestante la data di emigrazione (nel caso di coniuge o discendente, l’origine trentina e la data di emigrazione del coniuge o dell'ascendente trentino emigrato), l’avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari, l’acquisizione della residenza in un comune italiano, la composizione del nucleo familiare. Alla domanda deve inoltre essere allegata documentazione in originale comprovante le spese sostenute e, limitatamente alla tipologia di cui alla lettera c), una relazione illustrativa dell’attività lavorativa intrapresa o che si intende avviare.

 

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