Criteri per la concessione di contributi
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VIII.
Interventi per il rimpatrio
VIII.2
- Concorso nelle spese di viaggio e di trasporto di
masserizie,
di macchinari e di strumenti di lavoro
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Tipologia di spesa ammissibile |
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contributo per le spese di viaggio sostenute per
ciascun componente il nucleo familiare in caso di rimpatrio
definitivo;
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contributo per le spese di trasporto delle
masserizie;
- contributo per le spese di trasporto di macchinari e strumenti
di lavoro.
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1.Percentuale
di contributo provinciale |
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Il contributo sulle spese di viaggio
di rimpatrio di cui alla lettera a) viene concesso nella misura del 90
per cento della spesa ammessa. Per spesa ammessa si intende il costo
documentato del biglietto in aereo o in nave in classe turistica
oppure in treno in seconda classe, costo che potrà comprendere il
viaggio di andata e ritorno quando ciò sia prescritto dalla autorità
competenti in materia di rimpatrio. In caso di viaggio effettuato con
automezzo privato, per spesa ammessa si intende la spesa documentata
per l'acquisto di carburante e per i pedaggi.
Il contributo sulle spese di trasporto delle masserizie di cui alla
lettera b) viene concesso nella misura del 90 per cento della spesa
ammessa e comunque nel limite massimo di euro 3.000,00. Per spesa
ammessa si intende il costo del trasporto delle masserizie dal luogo
di residenza all’estero alla località di destinazione in Italia. Nel
caso di trasporto effettuato con automezzo proprio o a noleggio, per
spesa ammessa si intende la spesa documentata per il noleggio del
mezzo, per l'acquisto di carburante e per i pedaggi, con riferimento
ad un unico viaggio.
Il contributo per il trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro
di cui alla lettera c) viene concesso nella misura del 60 per cento
della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di euro 3.000,00.
Per spesa ammessa si intende il costo per il trasporto dei macchinari
e degli strumenti di lavoro posseduti dal richiedente all’estero e
trasferiti in provincia per l’avvio di una attività lavorativa.
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2.
Criteri di priorità degli interventi |
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I contributi sono
concessi sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino ad
esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce
nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente
con apposita deliberazione..
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3.
Termini e modalità per la presentazione delle domande e documenti da
allegare |
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Le domande devono essere presentate
alla struttura provinciale competente in materia di emigrazione entro
sei mesi dalla data del rimpatrio, corredate da una dichiarazione
personale relativa al possesso dei requisiti, come stabilito con
deliberazione della G.P. n. 3017 del 23.11.2000, attestante la data di
emigrazione (nel caso di coniuge o discendente, l’origine trentina e la
data di emigrazione del coniuge o dell'ascendente trentino emigrato),
l’avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari, l’acquisizione
della residenza in un comune italiano, la composizione del nucleo
familiare. Alla domanda deve inoltre essere allegata documentazione in
originale comprovante le spese sostenute e, limitatamente alla tipologia
di cui alla lettera c), una relazione illustrativa dell’attività
lavorativa intrapresa o che si intende avviare.
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