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  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Servizio Emigrazione e Solidarietà internazionale
  Criteri per la concessione di contributi - parte 7.3
 







 

Criteri per la concessione di contributi

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VIII. Interventi per il rimpatrio

VIII.3 - Concessione di un contributo assistenziazle

1. Criteri per l'ammissione al finanziamento

In caso di bisogno economico, valutato, mediante indagine del servizio sociale competente per territorio, con riferimento all'esigenza di sostenere il più rapido inserimento o reinserimento del nucleo familiare in Italia, è prevista la concessione di un contributo a carattere straordinario, per ciascun componente il nucleo familiare rimpatriato.
Al fine della determinazione dello stato di bisogno economico possono valere da riferi-mento le indicazioni contenute nelle determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali de-legate ai sensi della L.P. 12.7.1991, n. 14, riguardo agli interventi economici “una tantum”.
 

2. Percentuale di contributo provinciale

Il contributo sarà concesso nella misura di euro 1.550,00.= per ogni componente il nucleo familiare.
Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.

 

3. Criteri di priorità degli interventi

I contributi sono concessi sulla base della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà ap-provato annualmente con apposita deliberazione
 

4. Termini e modalità per la presentazione delle domande e documenti da allegare

Le domande devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di emigrazione entro sei mesi dalla data del rimpatrio, corredate da una dichiarazione personale relativa al possesso dei requisiti, come stabilito con deliberazione della G.P. n. 3017 del 23.11.2000, attestante la data di emigrazione (nel caso di coniuge o discendente, l’origine trentina e la data di emigrazione del coniuge o dell'ascendente trentino emigrato), l’avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari, l’acquisizione della residenza in un comune italiano, la composizione del nucleo familiare.
 

Le domande di cui ai punti VIII.1, VIII.2 possono essere presentate anche contestualmente.

Gli interventi di cui ai punti VIII.1, VIII.2 e VIII.3 sono attuati per una sola volta nei confronti dello stesso nucleo familiare e dei suoi componenti.

   

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