Criteri per la concessione di contributi
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VIII.
Interventi per il rimpatrio
VIII.3
- Concessione di un contributo assistenziazle
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1. Criteri per
l'ammissione al finanziamento |
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In caso di bisogno economico,
valutato, mediante indagine del servizio sociale competente per
territorio, con riferimento all'esigenza di sostenere il più rapido
inserimento o reinserimento del nucleo familiare in Italia, è prevista
la concessione di un contributo a carattere straordinario, per ciascun
componente il nucleo familiare rimpatriato.
Al fine della determinazione dello stato di bisogno economico possono
valere da riferi-mento le indicazioni contenute nelle determinazioni
per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali de-legate ai sensi
della L.P. 12.7.1991, n. 14, riguardo agli interventi economici “una
tantum”.
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2.
Percentuale di contributo provinciale |
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Il contributo sarà
concesso nella misura di euro 1.550,00.= per ogni componente il nucleo
familiare.
Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.
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3.
Criteri di priorità degli interventi |
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I contributi sono concessi sulla
base della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento
della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema
riepilogativo della spesa, che sarà ap-provato annualmente con
apposita deliberazione
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4.
Termini e modalità per la presentazione delle domande e documenti da
allegare |
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Le domande devono essere presentate
alla struttura provinciale competente in materia di emigrazione entro
sei mesi dalla data del rimpatrio, corredate da una dichiarazione
personale relativa al possesso dei requisiti, come stabilito con
deliberazione della G.P. n. 3017 del 23.11.2000, attestante la data di
emigrazione (nel caso di coniuge o discendente, l’origine trentina e
la data di emigrazione del coniuge o dell'ascendente trentino
emigrato), l’avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari,
l’acquisizione della residenza in un comune italiano, la composizione
del nucleo familiare.
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Le domande di cui ai punti VIII.1,
VIII.2 possono essere presentate anche contestualmente.
Gli interventi di cui ai punti
VIII.1, VIII.2 e VIII.3 sono attuati per una sola volta nei
confronti dello stesso nucleo familiare e dei suoi componenti.
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